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Fermular.
Convenzione letteraria ed artistica del 20 giugno 1884 fra il Regno dltalia
· IImpero di Germania, entrata in vigore il 23 novembre del detto anno.
Al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno dlItalia.
(1) —. di (2). in relazione all’ articolo 14 del testo unico delle leggi
italiane sui diritti spettanti agli autori delle opere d’ingegno ed all articolo (3) ,
del regolamento relativo, valendosi della facolta che gli & riservata dal paragrafo 3 del
protocollo di chiusura annesso alla convenzione letteraria ed artistica italo-germanica del
20 giugno 1884, chiede che sia proibito a chiunque non presenti e non rilasci alla pre-
fettura la prova scritta del di lui consenso, di rappresentare o eseguire le (4)
All’uopo deposita lire (5) ammontare della tassa richiesta dalle disposizioni
del regolamento suddetto.
(60
(7)
(1) Nome, cognome e qualità della persona nell’ interesse della quale & eseguita la domanda.
(2) Domicilio della persona anzildetta.
.(08) Citare Particolo 2 se si tratta di un opera Dosteriore all' entrata in vigore della convenzione,
ßee Farticolo 14 quando si tratti di opere anteriori.
.(64) Descrivere sommariamente, ma con esattezza i titoli dell' opera, o delle opere, indicandeo se
Pubblicate K manodscritta, e nella prima ipotesi indicare anche la data ed fl luogo della Pab,alicasione, notando
A data in cui furono eseguite nel W Forigine le formalità stabilite dalle legge dell’’ Impero, se sara il caso
ch eckempiere dualche formalità, e la Wistenza dei diritti dell’ autore. Qualora si tratti di molte opere si pud
unire alla domanda un elenco di esse, con le indicazioni suddette.
*1*# (5) Lire 10 per ogni opera. Per le opere anteriori alla convenzione si pub presentare una sola
döchiarazione per tutte le opere appartenenti ad un medesimo autore o editore, pagando lire 30, qualunque
sia il numero delle opere indicate nella dichiarazione.
(6) Luogo e data della domanda.
(7) Firma del dichiarante, Con Pindicazione del suo domicilio per la riposta.